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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

57378
Stato 50 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 76.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso

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5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 2

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato senza tenerne

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.

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2. Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle

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2. Non sono soggette all'imposta le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2

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4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24.

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ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 73.

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2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

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2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

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2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

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2. Costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

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2. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo.

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2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.

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2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.

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2. Gli accantonamenti per l'imposta locale sui redditi non ancora definitivamente accertata sono deducibili a norma del comma 3 dell'articolo 64.

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2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.

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2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 e 13.

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3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi è applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta.

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2. Per la determinazione del periodo di imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.

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2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere da a) a d) e da o) a t) del comma 1 dell'articolo 10.

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2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la

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2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei

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2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non

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4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2

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risultante dal bilancio, la differenza è computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per

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2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o

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2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani né quelli dati in affitto per usi

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in ogni caso le disposizioni del comma 2.

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, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

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2. Per i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali l'imposta è applicata separatamente sull'ammontare

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2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee per natura e per valore si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto

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2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle

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2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto

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2. Le indennità e i rimborsi forfetari di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 sono determinati a norma dell'articolo 1 della legge 25

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2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita

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2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

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2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono

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2. Per l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili la deduzione è ammessa nell'esercizio in cui avviene il pagamento o per quote

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3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del

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2. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti

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territorio stesso anche i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 112.

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2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

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2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura

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2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da

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dell'articolo 19 salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

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2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal

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